La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1733/2020, ha dichiarato che non è sufficiente un accordo scritto dei dipendenti per l’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, in mancanza di un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o dell’autorizzazione della DTL, perché tale manovra non rispetta le condizioni di cui all’art. 4, I. n. 300 del 1970.
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