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Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi, per tutelare la salute degli altri lavoratori. Il datore di lavoro deve fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza e gli è fatto divieto di comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.

Argomento e temi trattati da Luigi Garofalo, nell’articolo “Il datore di lavoro non può comunicare l’identità del dipendente affetto da Covid-19 ai colleghi” in:
https://www.key4biz.it/covid-19-e-protezione-dei-dati-le-risposte-del-garante-privacy-a-tutte-le-domande/303755/