I giudici amministrativi del Tar del Lazio hanno emesso un’altra ordinanza a favore dei provvedimenti con i quali è stato stabilito l’obbligo di esibizione della ‘Certificazione verde Covid 19’ da parte del personale scolastico. Considerate lecite altresì modalità di controllo e conseguenze, e, dunque, anche le sanzioni pecuniarie, per il mancato rispetto dell’obbligo.
Nessuna violazione, dunque: “dell’art. 41 Cost. (che sancisce la libertà d’iniziativa economica ndr) atteso che la richiesta di munirsi ed esibire la certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici non si pone in contrasto con i principi costituzionali intesi a salvaguardare l’iniziativa economica dei privati”; “dell’art. 32 Cost. (che tutela la salute della persona ndr ) pare ravvisabile nel caso di specie, nella considerazione che per ottenere il documento in questione non è necessario sottoporsi al vaccino, attesa la possibilità, in alternativa, di dimostrare di essere risultati negativi ad un tampone ovvero di essere guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi”. Alcun contrasto, infine, rispetto alle disposizioni UE.
Argomento e temi trattati da Alessandro Giuliani nell’articolo “Green pass a scuola illegittimo? Macché, ok del Tar a sanzioni e tamponi a pagamento: tutelano la salute pubblica”, pubblicato su: https://www.tecnicadellascuola.it/green-pass-a-scuola-illegittimo-macche-ok-del-tar-a-sanzioni-e-tamponi-a-pagamento-perche-tutelano-la-salute-pubblica-generale